Art. 1.
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36).

      1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'ordine sono abilitati alla levata del protesto di cambiali e di assegni bancari.
      2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
      3. Il consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

      Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'ordine sono abilitati all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli.
      2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
      3. Il consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1».

 

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